ROMA - La Corte Costituzionale dovrà stabilire la legittimità del "distanziometro" stabilito dalla legge regionale della Puglia per il contrasto al gioco patologico. E' quanto deciso nell'ordinanza del Tar Lecce con una sentenza che riapre i giochi sulle disposizioni entrate in vigore nel 2013. Tutto è nato dal ricorso di due società di scommesse a cui è stato impedito il trasferimento del punto vendita, perché i nuovi locali non rispettavano il limite minimo di 500 metri dai luoghi sensibili. Una questione normalmente considerata materia di ordine pubblico e su cui la Corte Costituzionale si è pronunciata a favore delle Regioni: la gestione delle conseguenze sociali del gioco e la tutela delle fasce più deboli rientrano nella competenza degli enti locali. Secondo il Tar Puglia, però, la questione non attiene all'ordine pubblico: "Il Collegio ritiene, che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Balduzzi, le disposizioni volte alla prevenzione della ludopatia rientrino nell’ambito della tutela della salute, materia rimessa dall’articolo 117 della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni". Tale concorrenza non sarebbe stata rispettata dalla legge regionale. "L'articolo 7, nel disporre l’immediata entrata in vigore delle norme in materia di distanza dai luoghi sensibili, contraddice il decreto Balduzzi che invece demanda l’applicazione della nuova disciplina alla pianificazione prevista (pianificazione che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che invece la legge regionale tralascia del tutto) così violando un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute". Le Regioni, sottolineano i giudici, possono stabilire regole coerenti con la disciplina statale, ma "è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale". (continua) LL/Agipro
Giochi e "distanziometro": Tar Puglia rinvia legge regionale alla Consulta (2)