ROMA - Il Collegio ritiene inoltre che permangono dubbi sulla costituzionalità della norma anche in materia di ordine pubblico e sicurezza, "in quanto la norma regionale citata comunque incide sugli esercizi che accettano scommesse, cioè su esercizi soggetti al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza". I giudici si rifanno a una pronuncia della Corte Costituzionale del 2010, nella quale si afferma che l'ambito della sicurezza, che secondo la Costituzione spetta allo Stato, "non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone". Discutibile anche il profilo temporale: mentre il decreto Balduzzi prevede che le disposizioni si applichino alle concessioni bandite dopo l'entrata a regime delle norme, la legge regionale dispone che l'autorizzazione non venga più concessa dalla sua prima entrata in vigore. "L’applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione dal decreto Balduzzi - di fatto incide del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali esplicitati", concludono i giudici. (fine) LL/Agipro