ROMA - Gli scontrini del gioco del lotto presentano peculiarità tali da giustificare la riserva per la loro fornitura all’Istituto poligrafico dello Stato. È quanto si legge nella sentenza del Tar Lazio sul ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La vicenda era partita nel 2014 su segnalazione di un'associazione temporanea di imprese (Società PCC Giochi e Servizi S.p.A, Rotolifício Bergamasco, OTech S.p.A), che nel 2012 si era aggiudicata la procedura di gara europea per l'attività di produzione e fornitura degli scontrini. In seguito, a fine 2013, il Ministero dell’Economia aveva adottato il decreto sulle carte valori, includendo tra queste anche lo scontrino del lotto, la cui produzione era stata affidata all'Istituto poligrafico. La tesi dell'Autorità, secondo cui «in ambito comunitario è fatto divieto alle Amministrazioni di adottare provvedimenti in contrasto con i fondamentali principi di libertà di iniziativa economica, liberalizzazione e concorrenza» è stata bocciata dai giudici. La funzione dello scontrino del lotto, si legge nella sentenza, ha una funzione peculiare «connessa all’accertamento dell’entrata erariale direttamente percepita dallo Stato attraverso il raccoglitore ed il concessionario». Questo giustifica la deroga alla concorrenza: «Tale particolare funzione comporta che la loro emissione debba essere assoggettata a forme e garanzie in grado di provare l’accertamento dell’entrata erariale nel medesimo istante in cui la giocata viene percepita dal raccoglitore, il quale dovrebbe essere qualificato come agente contabile preposto alla riscossione delle giocate».
Diversamente, nel caso degli altri giochi come SuperEnalotto, Totip e Totocalcio, «l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’Erario è il concessionario, poiché solo nel momento del versamento dal concessionario all’Amministrazione le relative somme entrano a far parte del bilancio dello Stato». In questo caso le ricevute della giocata non hanno la stessa funzione certificativa. «Da ciò - conclude il Tar - deriva la riserva in favore dell’Istituto poligrafico dello Stato limitata ai soli scontrini del lotto». LL/Agipro