ROMA - Pubblicate in Gazzetta Ufficiale, nella Sezione Speciale "Regioni", le modifiche alla legge piemontese sui giochi, la n. 9 del 2 maggio 2016. Votato dal Consiglio Regionale a fine dicembre, il testo definisce gli obblighi degli imprenditori del settore sulla delicata questione degli “adeguamenti successivi”. In sintesi, si stabilisce che esercenti e titolari di sale che ospitano apparecchi di gioco siano obbligati a chiudere o trasferirsi nel caso in cui sorgano nuovi luoghi sensibili entro le distanze minime previste dalla legge (300 metri dai punti sensibili per i Comuni fino a 5000 abitanti, 500 metri per gli altri Comuni). Esercenti e titolari di sale che ospitano slot e videolottery saranno obbligati ad adeguarsi «entro i quattro anni successivi», mentre le sale da gioco e sale scommesse «si adeguano entro gli otto  anni successivi». I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse concessa tra il 1 gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016, «che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti  sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione», prevede ancora la modifica. 
SA/Agipro