ROMA - E' legittimo sospendere l'opera edilizia di una società se al suo interno sono previste attività di gioco non concesse dalla legge. La Seconda sezione del Tar Lombardia ha bocciato con questa motivazione il ricorso di una società immobiliare contro il provvedimento del Comune di Milano con il quale l'amministrazione aveva sospeso l'attività. All'interno dei locali era prevista l'installazione di videolottery, senza però il rispetto delle norme sulle distanze previste dalla legge regionale contro la ludopatia. "Le attività edilizie libere sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto interessato - si legge nella sentenza - responsabilità che attiene sia al fatto che gli interventi rientrino effettivamente nel novero di quelli previsti dalla disciplina primaria, sia alla circostanza che essi vengano eseguiti nel rispetto di tutte le norme vigenti e applicabili". In questo caso, quindi, il Comune ha un compito di verifica sulla "regolarità della comunicazione e dell’intervento, e può e deve certamente inibirlo laddove siano rilevate irregolarità" e dunque "non emerge alcun affidamento che, nella specie, risulti essere stato violato, poiché l’Amministrazione ha unicamente riscontrato che l’attività era divenuta, in parte, non più attuabile, a causa della sopravvenienza della nuova disciplina regionale". Infondate le questioni di costituzionalità presentate dalla società ricorrente: "La legge lombarda persegue finalità socio-sanitarie e non di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico", attività che rientrano nella sfera di competenza delle amministrazioni locali. "La facoltà per tali soggetti di esercitare le proprie prerogative, in attesa della fissazione dei nuovi criteri uniformi a livello nazionale" è inoltre "implicitamente riconosciuta" dalla normativa nazionale, che anzi afferma " la necessità che il futuro codice dei giochi d’azzardo leciti faccia salve le regolazioni locali coerenti con i principi in esso espressi". LL/Agipro