ROMA - La "tassa sulla fortuna" del 6% introdotta nel 2012 dai Monopoli di Stato non ha violato il principio di riserva di legge in materia tributaria ed è dunque legittima. È quanto ha stabilito la Cassazione sul caso sollevato da un giocatore a cui era stato applicato il prelievo extra - previsto per premi superiori ai 500 euro - su una vincita realizzata alle videolottery a fine 2011. I giudici della Quinta sezione civile hanno innanzitutto respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la tassa sulla fortuna era illegittima perché disposta con un atto regolamentare dei Monopoli e non attraverso una legge. Tuttavia, rilevano i giudici, il decreto dell'Amministrazione - datato ottobre 2011 - era previsto seppur senza modalità precise dalla manovra Tremonti-Berlusconi approvata nell'agosto dello stesso anno, ed è stato successivamente "implementato" dal decreto sulle semplificazioni tributarie del 2012. «Il legislatore ha assunto tali indicazioni regolamentari al più elevato rango di disposizione di legge in senso sia sostanziale sia in senso formale - spiega la Cassazione - ponendole all'interno di un decreto legge del cui rango di grado legislativo non è dato dubitare». Di conseguenza, «risulta rispettato anche se "in limine" il principio costituzionale di riserva di legge».
I giudici hanno respinto anche il secondo motivo del ricorso: la vincita era stata realizzata a dicembre 2011, ma il prelievo del 6% era previsto dal 1° gennaio 2012. Il ricorrente, tuttavia, «ha reclamato il premio in data 9.1.2012» momento nel quale il decreto dei Monopoli «era in vigore e prevedeva l'applicazione del diritto in parola ai premi "reclamati" (e non "conseguiti") a far data dal 1 gennaio 2012; con ciò stabilendo l'imponibilità ai fini del diritto in questione anche ai premi relativi a concorsi svolti precedentemente a tal data». LL/Agipro
Tassa sulla fortuna, Cassazione: "Legittimo il decreto dei Monopoli del 2011: rispettata la riserva di legge in materia tributaria"