ROMA - Il criterio di suddivisione della tassa basato sul numero di apparecchi è inoltre in contraddizione rispetto a quanto previsto dalla delega fiscale del 2014, a cui la legge di stabilità 2015 faceva esplicito riferimento: nel caso della legge delega, ricorda la Seconda sezione del Tar Lazio, era sì prevista la revisione degli aggi e dei compensi, ma "secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate". E' dunque evidente "la contraddittorietà intrinseca della disposizione che afferma di attuare una norma e poi in concreto se ne discosta" che porta a una violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza. La violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza "è individuabile anche con riferimento al fatto che, mentre la legge delega n. 23 del 2014, ha previsto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e, quindi, del loro intero sistema, la norma in contestazione incide solo su slot e vlt e, per l’effetto, è destinata solo ad un segmento, sia pure di enorme rilievo, al suo interno". LL/Agipro