ROMA - Il regolamento comunale di Venezia sulle sale da gioco, che prevede almeno 500 metri di distanza tra locali e luoghi sensibili, si applica anche nel caso del cambiamento di gestione di un'attività già avviata prima della sua entrata in vigore. È quanto si legge nella sentenza del Tar Veneto che ha respinto il ricorso presentato dalla società Mestrina Bet a cui il Comune aveva inviato una diffida all'esercizio dell'attività. Il titolare del punto scommesse aveva rilevato l’attività da un altro gestore, un passaggio di consegne determinante secondo i giudici: «A prescindere dalla circostanza (del tutto irrilevante) circa la sussistenza a monte di un medesimo soggetto concessionario), il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una “nuova apertura” ai sensi del Regolamento comunale in materia di giochi, con conseguente applicabilità della disciplina relativa al rispetto della distanza minima da determinati luoghi sensibili», si legge. La disposizione del regolamento comunale, peraltro, «si pone perfettamente in linea» con quanto previsto dalla legge regionale del 2015, che ha devoluto ai Comuni la facoltà di individuare le distanze minime. I 500 metri stabiliti dall’amministrazione di Venezia, infine, non sono ritenuti sproporzionati, «anche alla luce della non trascurabile estensione del territorio del Comune di Venezia». LL/Agipro