ROMA - I Comuni sono legittimati a limitare gli orari di funzionamento di apparecchi e sale giochi, purché tale riduzione sia proporzionata. Per questo il Tar Veneto ha deciso di accogliere con una sentenza il ricorso dei titolari una sala vlt di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, contro il regolamento approvato a luglio 2016 che restringe a sei ore giornaliere l’accensione degli apparecchi. “A prescindere dalla questione riguardante le ore in cui la ricorrente poteva in precedenza tenere aperta la sala giochi (24 ore o 20 ore giornaliere come rispettivamente affermato dalla ricorrente e dal Comune di San Donà di Piave), rimane tuttavia sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi compiuta con l’articolo 11 del Regolamento: orario attualmente ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%”. Per i giudici “la manifesta sproporzionalità di tale riduzione di orario” conferma il “vizio di eccesso di potere” dedotto dai ricorrenti. Per questo, pur confermando la legittimità del Comune di regolamentare gli orari (potere che “discende in via diretta dalla competenza generale attribuita ai Comuni dalla legge regionale” sulla materia”) il Collegio annulla la parte del regolamento che disciplina gli orari. LL/Agipro