ROMA - Diversa la decisione del tribunale amministrativo veneto nei confronti del proprietario di una sala giochi a cui è stata inviata la stessa diffida. In questo caso, però, i giudici fanno presente che - pur in presenza delle necessarie autorizzazioni - il regolamento sulle distanze va applicato non solo per i nuovi esercizi, ma anche nel trasferimento di attività già esistenti, come in questo caso. “Pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio in questione - si legge nella seconda sentenza - tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la apertura della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta”. La dizione “apertura”, spiega il Collegio, va intesa nel senso “prettamente fisico-materiale”; in caso contrario, “si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista”. LL/Agipro
Tar Veneto e ‘distanziometro’: “Non si applica per le scommesse, ma solo per le sale giochi” (2)