ROMA - Il Tar Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla FIP s.r.l. contro il divieto di inizio attività imposto dal Comune di Monte di Malo, in provincia di Vicenza, a una sala vlt. Alla base della bocciatura c’è il regolamento comunale sui punti sensibili e la distanza minima (2000 metri) che le sale giochi sono tenute ad osservare. I giudici scrivono nella sentenza che “è infondata la doglianza relativa al presunto eccesso di delega, in quanto l’art. 3 del Regolamento comunale indica in via meramente esemplificativa, quali luoghi sensibili, ‘le strutture socio sanitarie e sociali’ e, sulla base di tale indicazione, la Giunta Comunale ha previsto, con giudizio non irragionevole, quale luogo sensibile il centro medico” a cui la sala in questione è troppo vicina. Proprio la distanza estremamente ravvicinata del locale rende inammissibile “la doglianza con la quale il ricorrente ha contestato la irragionevolezza e la sproporzione della distanza di 2000 metri dai punti sensibili prevista dal Regolamento comunale, in quanto la sala VLT si colloca nel medesimo edificio ove è ubicato il centro medico”. Inoltre, conclude il Collegio, la FIP s.r.l. non avrebbe titoli per presentare il ricorso, “in quanto tale società, seppur proprietaria dell’immobile, difetta di legittimazione a ricorrere nel presente giudizio, non essendo titolare della posizione giuridica soggettiva compromessa dai provvedimenti impugnati, lesivi unicamente dell’interesse legittimo sussistente in capo al Bar Al Castello”. LL/Agipro
Giochi, Tar Veneto boccia ricorso contro il distanziometro a Monte di Malo