ROMA - La libertà di iniziativa economica non è assoluta e non può andare in contrato «con l'utilità sociale», né «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».È quanto ribadisce il Tar Sicilia nella sentenza che boccia il ricorso presentato dalla società titolare di una sala bingo di Messina contro il regolamento comunale del 2017, che limita il funzionamento degli apparecchi da gioco dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Tale disposizione «risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico)», e realizza «un ragionevole contemperamento» degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico «sintetizzabile - concludono i giudici - nell’esigenza di ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco». LL/Agipro
Slot e vlt, Tar Sicilia conferma limiti orari a Messina: "Norma proporzionata, riduce il rischio di ludopatia"