ROMA - I giudici amministrativi ribadiscono ancora una volta la necessità di possedere la concessione statale e l’autorizzazione di pubblica sicurezza per la gestione di giochi online. A esprimersi stavolta è stato il Tar Sicilia che ha respinto il ricorso di un esercente di Enna collegato a una società maltese. La presunta violazione del principio di libertà di stabilimento non regge secondo il Collegio: “Il sistema concessorio- autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento - si legge nella sentenza - non si pone di per sé in contrasto con l'ordinamento comunitario, e nel sistema giuridico italiano l'attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza, con la conseguenza che la licenza non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta a emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. LL/Agipro