ROMA - Spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito stabilire su tutto il territorio nazionale le distanze minime delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Il Tar dell'Emilia Romagna ribalta il punto di vista sulla disciplina del "distanziometro" introdotta negli ultimi due anni in numerosi Comuni italiani e spesso appoggiata dai tribunali amministrativi nei contenziosi aperti da società ed esercenti. Nella sentenza pubblicata oggi la Seconda sezione accoglie il ricorso della società SNA Scommesse, a cui era stata negata l'autorizzazione a trasferirsi in nuovi locali, collocati a una distanza inferiore (meno di mille metri) stabilita dal regolamento comunale di Bologna. I giudici fanno però presente che esiste dal 2012 una disciplina statale sull'argomento (contenuta nel decreto Balduzzi), "necessario e imprescindibile presupposto affinché alle amministrazioni comunali sia consentito dettare disposizioni concernenti la localizzazione di tali attività allo specifico e precisato fine di ordine pubblico". Secondo il Collegio "la pianificazione delle sale da gioco e la ricollocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli". Un presupposto necessario, secondo la sezione, "al concreto fine di evitare, mediante l’introduzione di limiti certi aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, la possibile introduzione di distanze del tutto diverse da Comune a Comune". LL/Agipro