ROMA - L'interdittiva antimafia nei confronti delle aziende di gioco può essere valida anche nel caso di modifiche societarie. E' quanto ha stabilito il Tar Puglia bocciando il ricorso di un trust  - a cui era stata negata la licenza di pubblica sicurezza per l'installazione di vlt - nato dall'acquisizione di quattro società sulle quali pendeva l'informativa del Prefetto. Secondo i ricorrenti, i cambiamenti intervenuti nelle società rendevano obsoleta l'informativa, mentre il trust costituito era uno strumento idoneo a impedire l'infiltrazione mafiosa. I giudici della prima sezione ricordano però che l'aggiornamento sulla situazione societaria non è stato comunicato nei termini stabiliti dalla legge, fattore di cui "il Questore non poteva non tenere conto". Inoltre, si legge nella sentenza, "l’informativa antimafia è stata emessa dalla Prefettura di Lecce in data 17 gennaio 2014 e, quindi, al momento dell’adozione del decreto questorile impugnato (datato 10.06.2014) la stessa era pienamente valida". LL/Agipro