ROMA - È stato respinto dal Tar Piemonte il ricorso presentato da un esercente di Vercelli a cui nel 2010 è stata sospesa la licenza della sala giochi da lui gestita. Alla base del provvedimento comunale l’irregolarità catastale e urbanistica del locale, collocato in un seminterrato e dunque non adatto alla permanenza dei clienti. “Sebbene appaia abbastanza chiaro che l’amministrazione abbia attivato il procedimento di autotutela a seguito delle pressanti rimostranze formulate da numerosi residenti in zona, preoccupati per l’imminente apertura della sala giochi, l’intervento comunale si è effettivamente basato su presupposti oggettivi, correlati ad accertate carenze dei locali sotto il profilo urbanistico e catastale”, si legge nella sentenza. La situazione urbanistica “è stata regolarizzata solo in data successiva agli atti impugnati” e il Collegio deduce che il ricorrente non ha più interesse “all’annullamento dei provvedimenti impugnati, quanto piuttosto all’accertamento della loro illegittimità ai fini della domanda risarcitoria pure proposta”. LL/Agipro
Giochi, Tar Piemonte: “Legittimo sospendere la licenza a sale con irregolarità catastali”