ROMA - La revoca della gestione della rivendita di beni di monopolio è possibile anche dopo una sola violazione del gestore. E’ quanto ha stabilito il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso di un esercente di Legnano, in provincia di Milano. Al ricorrente era stata irrogata una sanzione di 15 mila euro “per violazione della disciplina in materia di giochi pubblici, derivante dall’avere posto in esercizio apparecchi non conformi alle regole tecniche, non collegati alla rete telematica ed altresì privi dei prescritti titoli autorizzatori”. I giudici ricordano dunque che l’articolo 16 del capitolato d’oneri compreso nel contratto di concessione “prevede la revoca del titolo concessorio di gestione della rivendita anche a seguito di una sola violazione della normativa in materia di giochi pubblici, che comporti l’irrogazione di una sanzione penale o amministrativa”. Il Collegio sottolinea inoltre “la particolare gravità della violazione commessa” e dunque “la circostanza che la disciplina legislativa di riferimento preveda talune ipotesi di revoca, senza altre precisazioni in ordine alla loro esclusività, non vale ad escludere la possibilità per l’amministrazione di introdurre ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto derivante dall’atto di assegnazione della rivendita”. LL/Agipro
Slot, Tar Lombardia: “Gestione rivendita revocabile anche dopo una sola violazione”