ROMA - Il Tar Lombardia ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla titolare di una sala giochi di Cene, in provincia di Bergamo, a cui è stata vietata la prosecuzione dell’attività dopo il contratto stipulato con un nuovo fornitore di slot. I giudici della sezione di Brescia ricordano nell’ordinanza che la legge regionale per il contrasto alla ludopatia vieta la messa in funzione di nuovi apparecchi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili ed equipara a “nuove installazioni” i rinnovi contrattuali delle slot già in uso. Nel caso in questione il nuovo contratto è stato firmato prima dell’entrata in vigore della norma, ma il servizio di connessione è iniziato successivamente. Per il Collegio, dunque, “la sostituzione degli apparecchi non può essere qualificata come strumentale alla continuazione del rapporto concessorio in essere, ma, al contrario, all’attuazione della scelta di svolgere l’attività con un diverso concessionario e, pertanto, non risulta riconducibile alla sopra ricordata clausola di esclusione dall’applicazione della normativa sopravvenuta”. LL/Agipro