ROMA - Il cambio di ubicazione o di titolarità del gestore di un centro scommesse condonato non può essere autorizzato se manca l’autorizzazione di polizia. È quanto ha stabilito la Seconda sezione del Tar Lazio sul ricorso presentato dal bookmaker SKS365 a cui i monopoli hanno negato quattro cambi di gestione di altrettanti centri scommesse. Nella sentenza pubblicata oggi i giudici ricordano che la licenza di polizia è sempre richiesta per le volture effettuate dai bookmaker in possesso di una concessione e che “la posizione dell’impresa regolarizzata deve ricevere un trattamento analogo”. La possibilità di raccogliere scommesse con la licenza di pubblica sicurezza “riguarda solo i punti originariamente emersi, ma non i punti presso i quali si intende trasferire l’attività una volta che l’impresa è divenuta titolare del diritto alla raccolta legale”. Dopo il condono, conclude il Collegio, la decisione di trasferire i punti vendita “rientra nella sfera discrezionale dell’impresa, ormai soggetto legale del mercato, la cui strategia commerciale non richiede più l’applicazione di una disciplina agevolatrice”. LL/Agipro
Scommesse, Tar Lazio: licenza di polizia necessaria per trasferire un centro condonato