ROMA - Non esiste una questione di disparità di trattamento tra i bookmaker italiani e quelli esteri privi di concessione. Così Tar Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di Obiettivo 2016: la società si era rivolta ai giudici contro la "risposta di cortesia" dei Monopoli di Stato, che alla richiesta di ottenere l'autorizzazione per la raccolta di scommesse avevano ribadito la necessità di una concessione. Secondo Obiettivo 2016 ciò crea una disparità di trattamento tra bookmaker italiani e gli operatori esteri senza autorizzazione statale contraria ai principi costituzionali. Non è così secondo il Collegio della seconda sezione, per il quale il Bando Monti del 2012 ha superato la questione: "La discriminazione a rovescio degli operatori nazionali denunciata dalla società ricorrente, non sussiste rispetto a tutti gli operatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea - si legge nella sentenza - ma soltanto a quelli che in passato non abbiano potuto ottenere in Italia le concessioni e le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa dell’illegittimo rifiuto dello Stato italiano di rilasciare tali titoli". E' dunque decisivo capire se anche dopo la nuova gara persistano i presupposti per disapplicare il meccanismo delle concessioni. A questo proposito il Tar ricorda che la Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata a favore del Bando Monti, sottolineando che "le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi". La gara del 2012 "è stata prevista dal legislatore al dichiarato fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco" ed è legittima anche secondo i giudici comunitari. Per questo, conclude il Tar, è superata anche l'obiezione secondo la quale l'Amministrazione "eserciterebbe i suoi poteri di vigilanza solo in una direzione, vale a dire nei confronti delle imprese italiane che intendono svolgere attività di raccolta di giochi e scommesse, e non nei confronti degli operatori transfrontalieri". LL/Agipro
Scommesse, Tar Lazio: "Con Bando Monti superata disparità di trattamento tra operatori italiani ed esteri"