ROMA - Servono dati attendibili e attuali sugli incassi per revocare la concessione alle ricevitorie del lotto. Con questa motivazione il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un esercente di Paterno Calabro, in provincia di Cosenza, a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ritirato l’autorizzazione a causa della raccolta inferiore al limite minimo di importo. I giudici della Seconda sezione hanno sottolineato che l’amministrazione è tenuta a rispettare rigorosamente i criteri temporali previsti dal decreto direttoriale della stessa Agenzia: ovvero che la decisione venga presa in base ai risultati degli ultimi due anni ma "ove venga superato il termine del 31 marzo, la stessa non possa più fare riferimento al biennio immediatamente precedente ma debba attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso". Una scelta che “appare conforme sia alla necessità di rispettare l'affidamento degli operatori economici (i quali, contando sul mantenimento della concessione, potrebbero avere pianificato nuovi investimenti), sia alla necessità di agire sulla base di dati concreti ed attuali”. In questo caso, però, il provvedimento di revoca è stato notificato ad aprile, “e, quindi, oltre il termine del 31 marzo 2016 previsto dall’articolo 4 del decreto direttoriale”. LL/Agipro