ROMA - Le sale da gioco soggette al distanziometro possono ottenere una proroga alla chiusura solo se comunicano ufficialmente la volontà di delocalizzare l'attività. A sottolinearlo è il Tar Emilia Romagna sul ricorso presentato dalla società titolare di una sala a Riccione. Sulla base della legge regionale, che impone almeno 500 metri tra le attività di gioco e i luoghi sensibili, il Comune aveva disposto a marzo 2019 la chiusura entro sei mesi dei locali gestiti dall'azienda ricorrente. Successivamente la società aveva presentato due istanze per comunicare la volontà di delocalizzare la sala in uno spazio consentito; la prima, tuttavia, non è stata accettata, mentre la seconda è stata formalizzata solo dopo la scadenza dei sei mesi previsti dal provvedimento di chiusura. L'ulteriore proroga di 6 mesi prevista dalla legge, chiarisce il Tar, «si applica nel caso in cui debba essere attuata la delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata istanza», ma non può essere concessa «quando l'istanza di delocalizzazione venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi», come è avvenuto in questo caso. LL/Agipro
Giochi e distanziometro, Tar Emilia: sì a proroga della chiusura, ma solo a chi chiede in tempo la delocalizzazione