ROMA - E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’ordinanza dello scorso dicembre con cui la Commissione tributaria di Rieti ha rinviato alla Corte Costituzionale il ricorso presentato da un centro collegato al bookmaker inglese Stanleybet. Il Collegio della Seconda sezione ha ritenuto che l’imposta unica sulle scommesse a centri collegati a bookmaker esteri senza concessione solleva una questione di legittimità costituzionale. "L'attribuzione dal titolare di ricevitoria dell'onere dell'imposta unica viola il dettato costituzionale - hanno spiegato i giudici - in quanto colpisce un soggetto che non possiede la capacità contributiva individuata dal Legislatore quale fatto generatore del tributo (consumo di ricchezza nelle scommesse) e che, al contempo, non ha alcuna possibilità di traslarne l'onere su chi la possiede (lo scommettitore)". Secondo la Commissione esiste anche una violazione del principio di uguaglianza, poiché bookmaker e ricevitoria sono soggetti "radicalmente diversi" e dunque "la loro equiparazione dal punto di vista della responsabilità tributaria non può trovare ragionevole giustificazione e si risolve in una discriminazione". LL/Agipro
Scommesse e ctd, in Gazzetta Ufficiale il rinvio alla Consulta della Commissione Tributaria di Rieti