LUSSEMBURGO  - Il Governo italiano, nella memoria approntata dall'Avvocatura dello Stato per la causa Laezza, aveva sottolineato come la norma sulla cessione abbia "avuto applicazione anche nei confronti dei concessionari già esistenti" poiché è stata prevista nella legge di stabilità del 2011. "La misura contestata si deve a un intervento normativo del 2010 che ha prodotto effetti anche sulle concessioni in essere, obbligando i titolari di esse a rinegoziare i rapporti convenzionali vigenti e a inserirvi la regola" poi successivamente introdotta anche con il bando Monti. La ragione di una simile norma va cercata nella necessità, da parte dello Stato, di garantire la continuità del servizio. "Essa tende ad assicurare che la cessazione dell'attività da parte di un concessionario non determini una eccessiva contrazione dell'offerta". In ogni caso, con la legge di Stabilità 2016, il Governo Renzi ha giocato d'anticipo sulla sentenza, abrogando la norma che prevede la cessione gratuita della rete di gestione e raccolta del gioco - al termine del periodo di concessione - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. NT/Agipro