ROMA - Le sale Vlt sono «effettivamente assimilabili ad una “sala gioco”», dunque rientrano nelle attività che devono rispettare l’ordinanza del Comune di Biella, con la limitazione degli orari di esercizio degli apparecchi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 23. E’ quanto si legge nell’ordinanza del Tar Piemonte, che non ha accolto la richiesta di stop cautelare avanzata dal titolare di una sala biellese.
«L’attività di raccolta danaro attraverso apparecchi VLT integra una particolare modalità di gioco», si legge nell’ordinanza, che non blocca, dunque il provvedimento del Comune.
PG/Agipro