ROMA - Il Tar Piemonte ha definitivamente respinto il ricorso presentato da alcuni gestori contro il provvedimento del sindaco di Rivoli, che aveva disposto limitazioni orarie all'utilizzo e funzionamento delle slot, precisando che nei locali presenti sul territorio comunale le macchine potevano essere accese solo tra le 12 e le 23. Il ricorso - si legge nella sentenza della seconda sezione del tribunale amministrativo - "non è fondato nel merito e deve essere respinto", alla luce del parere della Corte Costituzionale, arrivato nel luglio scorso. La Consulta aveva dichiarato - con una sentenza - inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tar Piemonte sulle norme che non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare provvedimenti per limitare l’uso delle slot machine negli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza. I giudici amministrativi hanno evidenziato, inoltre, che "il titolo di competenza del Comune interviene lungo un versante – quello della tutela della salute delle fasce più deboli della popolazione, in chiave di prevenzione dalla ludopatia – che non si sovrappone rispetto all’ambito di intervento rimesso alla competenza del Questore, concernente altri e rilevanti aspetti di pubblica sicurezza" e "non pare al Collegio che, nel caso di specie, l’intervento previsto dal Comune di Rivoli sia disallineato rispetto ai doveri dell'amministrazione". Il regolamento, dunque, è fondato su "interessi pubblici" - concludono i giudici amministrativi- e
consente "di introdurre limitazioni al più ampio godimento della libertà di iniziativa economica per fronteggiare esigenze pubbliche preminenti, come la tutela della salute, ferma restando la necessità di un’adeguata istruttoria, volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico, qualcuna di quelle esigenze".
FP/Agipro