ROMA - Peraltro, ricorda la Corte, le norme in esame non sono solo conformi a un regime di concessione del gioco pubblico, ma costituiscono anche "una misura minima di ripristino della par condicio dei gestori, del tutto giustificata dalla situazione di vantaggio del concessionario «preesistente»". La Consulta ricorda come i vecchi concessionari abbiano beneficiato di una modalità di affidamento della concessione "privilegiata", in quanto affidata direttamente a fronte di un pagamento, e che dunque le norme in oggetto equilibrano una situazione che andava a loro vantaggio.

Altrettanto infondati sono i dubbi sulla libertà d'impresa. Come già accaduto in passato, la Consulta ribadisce che non c'è violazione della libertà d'iniziativa economica se i limiti imposti hanno come obiettivo l'utilità sociale e la tutela di valori primari della persona. "Le norme denunciate sono dichiaratamente rivolte a contemperare gli interessi privati dei concessionari con i prevalenti interessi pubblici coinvolti nel settore dei giochi e delle scommesse e a migliorarne la tutela, senza che sia dato di rinvenire elementi di arbitrarietà nella loro individuazione. Al raggiungimento di questi obiettivi sono funzionali infatti anche elevati requisiti di onorabilità, di affidabilità e di solidità economico-finanziaria dei concessionari, in considerazione del rilevante valore economico delle attività connesse con il gioco e della conseguente necessità di prevenirne l’esercizio in maniera fraudolenta o per fini criminali". (segue) LL/Agipro