ROMA - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente piemontese condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino per «ricettazione di un nulla osta di distribuzione e di un nulla osta di messa in esercizio di apparecchi da divertimento e intrattenimento». La Seconda sezione penale conferma che le decisioni di primo e secondo grado sono «formalmente e sostanzialmente legittime» e dimostrano «l'assenza di buona fede» dell'imputato. La slot a causa della quale l'esercente è stato accusato «era stata collocata nella saletta posta al piano interrato del locale assieme a due apparecchiature videopoker - che in quanto illecite erano state sequestrate» e al momento del controllo «non risultava collegata alla rete AAMS». Secondo la Cassazione «è evidente che i due nulla osta sono serviti al ricorrente per dare una parvenza di regolarità ad un apparecchio "anonimo" che poi ha installato in luogo appartato, al riparo da occhi indiscreti, e che non ha collegato alla rete telematica, impedendo così - concludono i giudici - di venire a conoscenza dell'esistenza della macchina per potersi così trattenere tutto il ricavato». LL/Agipro
Slot, Cassazione conferma condanna per ricettazione di nulla osta