ROMA - Il gestore o l’esercente di slot machine che manomette gli apparecchi per non versare il preu, non commette il reato di peculato, ma quello di frode informatica. È quanto ribadisce la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione nel caso che ha coinvolto un imputato di Caltanissetta, condannato dalla Corte di Appello territoriale. Sotto accusa erano finite le modifiche effettuate dall’indagato sugli apparecchi da gioco da lui gestiti, che permettevano alle macchine di rimanere scollegate dalla rete statale. La Corte d’Appello aveva condannato l’imputato per frode informatica, mentre il Procuratore sosteneva quello di peculato. La Cassazione ricorda però che ricorre «il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio» si appropria di denaro non di sua proprietà «avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio»; si parla di frode informatica, invece, «quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno», come in questo caso. Per la Cassazione, dunque, «il giudice di appello ha correttamente applicato, nella decisione impugnata, i principi di diritto» e dunque la motivazione risulta «corretta e non censurabile». LL/Agipro
Slot, Cassazione ribadisce: “Slot manomesse per evadere, non è peculato ma frode informatica”