ROMA - I gestori di apparecchi da gioco sono tenuti a rispettare puntualmente le previsioni della concessione stipulata tra i Monopoli di Stato e la società da cui sono incaricati di esercitare l’attività di raccolta. È quanto scrive la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha confermato la condanna a due anni di reclusione per peculato nei confronti di un gestore piemontese. Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino per il mancato versamento dell’importo dovuto a titolo di Preu (674 mila euro) al concessionario di riferimento. La Cassazione ha ribadito quanto già stabilito nelle decisioni di primo e secondo grado, ovvero “il pacifico impossessamento del Preu” che il ricorrente non ha chiarito. Il Collegio ricorda poi che le società incaricate alla gestione dei giochi tramite la concessione statale rivestono il ruolo di “agente contabile” e di “incaricato di pubblico servizio”; ne deriva dunque che “la natura privatistica del contratto mediante il quale la concessionaria demanda ad altro soggetto l'esercizio dell'attività di agente contabile, non incide in alcun modo sulla veste di incaricato di pubblico servizio, in quanto esattamente funzionale alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate”. Il gestore “non esercita alcun potere indipendente ed autonomo nella gestione e nell'esercizio del gioco, che è invece tenuto ad esplicare nel rispetto puntuale dei termini della concessione fra l'AAMS e la concessionaria”. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile. LL/Agipro
Slot, Corte di Cassazione conferma: gestore che non versa Preu colpevole di peculato