LUSSEMBURGO - "Il rischio per un'impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l'uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto del proprio investimento". È uno dei passaggi decisivi della sentenza sul caso Laezza, appena pronunciata dalla Corte di Giustizia UE del Lussemburgo. Il Governo italiano, prosegue la sentenza, sostiene che la disposizione è giustificata dall'interesse a garantire la continuità dell'attività legale di raccolta di scommesse. "L'individuazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla convenzione rientra comunque nella competenza del giudice del rinvio", è scritto ancora. In ogni caso, l'obiettivo di continuità dell'attività di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con la cessione forzata, concludono i giudici comunitari, "ma a titolo oneroso a prezzi di mercato" dei beni in questione. Bocciata anche la procedura di cessione della rete, che avviene solo soltanto dietro richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: "Le condizioni e le modalità di una gara d'appalto devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco". NT/Agipro
Sentenza corte Ue su caso-Laezza: "Cessione dei beni impedisce profitto delle imprese"