ROMA - Il “distanziometro” di 500 metri previsto per le sale da gioco dal regolamento edilizio del Comune di Venezia non può essere applicato alle sale scommesse. E’ quanto ha stabilito il Tar Veneto nella sentenza che accoglie il ricorso di un esercente contro la diffida a proseguire l’attività ricevuta dal Comune lo scorso maggio. Il Collegio ha evidenziato come nel provvedimento adottato nel 2015 non c’è un riferimento specifico alle scommesse: «In nessun punto dell’articolato legislativo, né in alcun punto della disposizione regolamentare del Comune di Venezia, si fa riferimento ai luoghi di raccolta delle scommesse ippiche o sportive, né è possibile, in via interpretativa, ricomprendere tale tipologia di gioco (concernente le scommesse ippiche o sportive) nella nozione di ‘sale pubbliche da gioco’». Sulla equiparazione delle scommesse ad altre forme di gioco, i giudici richiamano poi la sentenza del Tar Lombardia dello scorso anno (1570/2015): «Gli apparecchi - tra cui, in particolare, slot machine e videolottery - paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana». Per il Tar dunque «non è possibile possibile interpretare il divieto del Regolamento Edilizio come comprendente anche i centri di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, dovendosi, al contrario, fornire una interpretazione tassativa e restrittiva del testo normativo, concernente unicamente le sale pubbliche da gioco e gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito». LL/Agipro
Giochi, Tar Veneto: «No al ‘distanziometro’ per le sale scommesse»