ROMA – Una sala scommesse di Pistoia potrà proseguire la propria attività anche dopo che il gestore, che si era separato dal vecchio concessionario con una recessione unilaterale da parte di quest'ultimo, ha stipulato un nuovo contratto. Lo ha deciso il Tar della Toscana, accogliendo il ricorso dell'esercente con l'intervento del nuovo concessionario, rappresentato dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino. Al gestore era stato negato il rilascio di una nuova autorizzazione per svolgere l'attività di raccolta scommesse, dopo che questo aveva cambiato concessionario a seguito di un recesso unilaterale del vecchio contratto. La decisione della Questura arrivava poiché questo passaggio era valutato come una “nuova installazione”, e vicino alla sala erano presenti diversi luoghi sensibili in contrasto con la legge regionale del 2013. La norma, infatti, vieta l'installazione di apparecchi a una distanza inferiore da determinati luoghi sensibili, in questo caso una scuola, un impianto sportivo e una chiesa. Il tribunale amministrativo ha però affermato che “il recesso unilaterale è ben diverso dalla rescissione e dalla risoluzione del contratto”, ovvero le uniche due ipotesi contemplate dalla legge regionale “ai fini dell’equiparazione della stipula di un nuovo contratto a una nuova installazione”. E' stato anche smentito l'assunto secondo cui non ci fosse stata continuità dell'attività, poiché il recesso unilaterale ha avuto effetto dopo 60 giorni, data in cui è entrato in vigore l'attuale contratto con il nuovo concessionario. Il Tar ha anche sottolineato che “non risulta che la P.A. abbia appurato che, per effetto del nuovo contratto, vi sia stato un aumento quantitativo o qualitativo dell’offerta di gioco sul territorio”. Per questo il tribunale ha accolto il ricorso del gestore, annullando il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

GM/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0