ROMA - Il diniego della Questura per la licenza di pubblica sicurezza non può essere motivato da pregiudizi che riguardano un’attività di scommesse precedente alla sanatoria prevista per i bookmaker senza concessione. Lo ha stabilito il Tar Sicilia nella sentenza che ha annullato il decreto di diniego firmato dalla Questura di Gela nei confronti dell’amministratore e del socio di una sala scommesse. Tra gli elementi che hanno portato al rifiuto c’era un deferimento dell’autorità giudiziaria per gioco abusivo; il Collegio, tuttavia, fa presente che “non si poteva tenere conto” di una tale circostanza se si era verificata prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015, che ha appunto introdotto la procedura di emersione per i bookmaker non autorizzati. La contestazione di tale reato, si legge, “non preclude il rilascio della licenza”. Il Tar ha giudicato irrilevante anche i rapporti di parentela con un soggetto indagato (e poi assolto) per una vicenda penale, così come le “sporadiche frequentazioni con soggetti controindicati”. In entrambi i casi, concludono i giudici, “l’incidenza di tali soggetti sull’attività svolta sembra essere esclusa”. LL/Agipro
Scommesse, Tar Sicilia: “Attività precedente alla sanatoria non può precludere il rilascio della licenza”