ROMA - I contenziosi riguardanti le quote di prelievo sulle scommesse sono di competenza del giudice ordinario. È quanto scrive il Tar Puglia sul caso sollevato da un operatore contro il fermo amministrativo disposto dall'Agenzia Dogane e Monopoli. La decisione era stata presa dall'Amministrazione a fine 2019, «a tutela di un credito - scrivono i giudici - vantato nei confronti della società a titolo di "quote di prelievo", oltre interessi e rivalutazione monetaria» per una somma di oltre 500mila euro. La società era a sua volta creditrice nei confronti dell'Agenzia di una somma pari a 450 mila euro «a titolo di risarcimento danni, in virtù dei lodi arbitrali». La giurisdizione sui provvedimenti di fermo amministrativo, ricorda il Tar, «si delinea proprio in relazione al giudice cui spetta la cognizione sul credito a tutela del quale il fermo viene disposto» e in questo caso «non è in discussione che il credito vantato dall’Agenzia nei confronti della società afferisca alle quote di prelievo». Il ricorso dovrà dunque passare al giudice ordinario «innanzi al quale la causa andrà riassunta entro tre mesi». LL/Agipro