ROMA - Il Tar Puglia dice no a un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero. Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi bocciano il ricorso presentato dalla società titolare del centro contro il silenzio della Questura di Foggia «sulla richiesta di rilascio della licenza» per la raccolta scommesse. Determinante, secondo i giudici, il fatto che la Questura avesse imposto in precedenza lo stop dell'attività: «È evidente che il provvedimento del Questore di Foggia, con il quale si ordina alla ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse (per mancanza del requisito della distanza minima da una chiesa parrocchiale, quale previsto dalla legge regionale) costituisca implicito diniego all’istanza di rilascio della licenza», si legge. In ogni caso, «sarà l’eventuale accoglimento del ricorso» presentato dalla ditta contro la chiusura dell'attività «a soddisfare – in caso di esito positivo - l’interesse della medesima a ottenere la licenza richiesta. Viceversa, se quel gravame dovesse essere respinto resterà preclusa per la ricorrente ogni possibilità di ottenere la licenza». LL/Agipro