LECCE - "Verificare che un operatore che intende svolgere l’attività di raccolta delle scommesse sia in possesso di idoneo titolo autorizzativo non ha come fine quello di restringere la platea degli operatori sul mercato in tale settore, ma mira a garantire che l’attività delle scommesse venga esercitata da soggetti affidabili, in nessun modo collegati ad interessi illeciti". E' quanto evidenziato dal Tar Puglia che ha respinto il ricorso di un centro legato al bookmaker SKS365 Group GmbH contro il mancato rilascio dell'autorizzazione di polizia da parte della Questura. 
Secondo i giudici amministrativi "appare quanto mai opportuno e certamente non sproporzionato, pretendere che il controllo posto alla base del rilascio della concessione sia operato dallo Stato nel cui territorio l’attività va esercitata, essendo in quel luogo più alto il rischio di infiltrazioni illecite ai danni del consumatore finale". 
In merito alle "censure concernenti la violazione dei trattati e dei principi comunitari", infine, il Tar Puglia ricorda che, secondo il Consiglio di Stato "il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario" visto che "allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio". SA/Agipro