ROMA - Chi gestisce sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione non può ottenere la licenza di polizia e dunque la sua attività non è autorizzata. Così il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso del titolare di una sala in provincia di Sondrio, collegata a un bookmaker estero privo di concessione, a cui il Questore aveva negato la licenza per l'attività. L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società che all'estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ribadiscono che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede una duplice autorizzazione ed è costruito su un sistema “a doppio binario”, che «subordina l’esercizio delle attività nel settore dei giochi d’azzardo all’ottenimento sia della concessione governativa che dell’autorizzazione amministrativa di polizia». Un sistema ritenuto compatibile dalla Corte di Giustizia Ue con i trattati europei. Nel caso del gestore di Sondrio, «è incontestato che la società straniera non sia titolare di concessione o di autorizzazione delle scommesse» rilasciata dall'Agenzia Dogane e Monopoli per l’esercizio delle scommesse, «per cui il richiedente non può essere considerato come incaricato dell’organizzazione e della gestione delle scommesse». LL/Agipro
Scommesse, Tar Lombardia: "No alla licenza per i gestori collegati a bookmaker senza concessione"