ROMA - La figura dell'intermediario nei centri di raccolta collegati a bookmaker senza concessione impedisce di individuare il «gestore reale» delle scommesse e può essere un fattore di incertezza per gli scommettitori. È quanto scrive il Tar Lombardia nelle sentenze che bocciano i ricorsi presentati dai titolari di due ctd, a cui la Questura di Milano, nel 2014, non aveva concesso la licenza per l'attività. In entrambi i casi il titolare del centro «vorrebbe fungere da intermediario per la raccolta di scommesse» per conto della società di riferimento, ma «non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce». Il sistema concessorio-autorizzatorio previsto dalle leggi italiane «riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse». Con il meccanismo dei ctd, secondo i giudici, «il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, generando incertezze presso gli stessi scommettitori». Tale incertezza, conclude il Tar «costituisce un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione». LL/Agipro