ROMA - La licenza per l’apertura di una sala scommesse non può essere concessa se il bookmaker non possiede una concessione statale. È quanto ribadisce il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso del titolare di una sala scommesse in provincia di Bergamo, collegata a un bookmaker privo di concessione, a cui il Questore aveva negato la licenza per l'attività. L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società che all'estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ricordano che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede una duplice autorizzazione ed è costruito su un sistema “a doppio binario”, che «obbliga chi intenda svolgere l'attività di munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che dell'autorizzazione di pubblica sicurezza». Disposizioni che, concludono i giudici, in numerosi precedenti «hanno positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale». LL/Agipro
(foto George Hodan)