ROMA - La licenza per l’apertura di una sala scommesse può essere concessa solo se il bookmaker ha una concessione statale. È quanto scrive il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso del titolare di una sala scommesse in provincia di Cremona, collegata a un bookmaker privo di concessione, a cui il Questore aveva negato la licenza per l'attività. L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società che all'estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ricordano che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede un sistema “a doppio binario”, che «obbliga chi intenda svolgere l'attività di munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che dell'autorizzazione di pubblica sicurezza». Il ricorso è stato dunque bocciato. LL/Agipro