ROMA - L'interruzione della raccolta di scommesse in un punto vendita autorizzato per più di trenta giorni comporta la decadenza del diritto di concessione, a meno che la sospensione non dipenda da cause di forza maggiore o da altri motivi giustificati. A scriverlo è il Tar Lazio sulla vicenda che ha coinvolto un concessionario di betting e uno dei suoi punti vendita, situato a Torino. Il gestore del punto aveva deciso lo scorso anno di recedere dal contratto di commercializzazione, avviando l'attività per conto di un'altra società di scommesse. In casi come questi, ricorda il Tar, la convenzione siglata con l'Agenzia Dogane e Monopoli prevede che la riattivazione della raccolta entro trenta giorni, pena la decadenza del relativo diritto. Decadenza che in questo caso è stata disposta e contro cui il concessionario si è rivolto al tribunale amministrativo. Secondo i giudici, la società non ha fornito elementi sufficienti a giustificare la prolungata interruzione della raccolta, iniziata prima della comunicazione del recesso. Neanche la causa intentata dal concessionario in sede civile contro il gestore può evitare la decadenza, dato che «la ricorrente non allega un provvedimento giurisdizionale, anche di natura provvisoria, che avrebbe potuto giustificare un comportamento diverso da quello posto in essere dall’Amministrazione nel disporre la decadenza». Insieme all'avvio dell'azione legale contro il gestore, il concessionario avrebbe dovuto anche «individuare una soluzione idonea a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione alla continuità della raccolta», ma «non risulta essere stata inviata alcuna comunicazione in tal senso». La procedura corretta, conclude il Tar, prevede invece che il concessionario informi Adm «della propria volontà di individuare altri partner con i quali riattivare, nel più breve tempo possibile, il diritto di gioco in contestazione, salvo poi rivalersi sull’originario gestore per gli eventuali pregiudizi subiti».
LL/Agipro
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