ROMA - La società che subentra nella gestione di una sala scommesse deve rispettare il "distanziometro" previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia, se i locali si trovano a meno di 500 metri da un luogo sensibile. È quanto emerge dalla sentenza del Tar friulano sul caso sollevato da un operatore di giochi, a cui la Questura di Udine aveva negato l'autorizzazione per il subentro della licenza in una sala di Cervignano, in precedenza non sottoposta all'obbligo di distanza minima in quanto attiva prima dell'entrata in vigore della legge. Il subingresso nell’attività, scrivono i giudici, non comporta «la successione "de plano"» dell'attività, «ma richiede necessariamente la stipula di nuovi contratti». In questo caso si tratta infatti «di attività non cedibile», ovvero «di contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda nel quale non si verifica alcun subentro automatico», e non può essere applicata la deroga prevista invece in determinati casi per gli apparecchi da gioco. «La pre-esistenza fisica dell’esercizio non basta di per sé sola a superare il divieto», continua il Collegio, per il quale il diniego della licenza è «del tutto giustificato».
LL/Agipro
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