ROMA - I gestori di sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione non possono ottenere la licenza di polizia e dunque la loro attività non è autorizzata. Così il Tar Emilia Romagna nella sentenza che respinge il ricorso del titolare di una sala in provincia di Reggio Emilia, collegata a un bookmaker estero privo di concessione, a cui il Questore aveva negato la licenza per l'attività. L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza, può essere rifiutata anche a società che all'estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate. I giudici ribadiscono che l’ordinamento italiano in materia di scommesse prevede una duplice autorizzazione ed è costruito su un sistema “a doppio binario”, «per cui chi intende svolgere l’attività di raccolta scommesse deve munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza». Un sistema ritenuto compatibile dalla Corte di Giustizia Ue con i trattati europei e dunque «non può che affermarsi la piena compatibilità del sistema concessorio nazionale, laddove richiede all’operatore estero operante sul territorio nazionale il possesso di un titolo abilitativo rilasciato dall’autorità italiana».
LL/Agipro