ROMA - Chi gestisce una sala scommesse collegata a bookmaker estero senza concessione non può ottenere la licenza da parte della Questura. A ribadirlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza che respinge il ricorso presentato da un gestore a cui la Questura di Piacenza aveva negato l'autorizzazione per l'attività, perché collegato a una società di betting con sede in Austria priva di concessione. «Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è sorretto da un esaustivo articolato motivazionale», scrivono i giudici, ricordando che sulla raccolta scommesse il sistema italiano «si fonda sulla necessità di conseguire (anche quando si operi per conto di un soggetto estero) sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza». La compatibilità comunitaria delle norme italiane, prosegue il Tar, è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia europea. «Deve quindi affermarsi la piena compatibilità del sistema concessorio nazionale - conclude il Collegio - laddove richiede all’operatore estero operante sul territorio nazionale, il possesso di un titolo abilitativo rilasciato dall’Autorità italiana».
LL/Agipro
Scommesse, il Tar Emilia conferma: "No alla licenza per le sale collegate a bookmaker senza concessione"