ROMA - Il Tar Calabria ha confermato il diniego disposto dal Questore di Reggio Calabria sulla richiesta di licenza presentata da un esercente per l’apertura di una sala scommesse, respingendo definitivamente il ricorso presentato dall'esercente stesso nel 2016. Il no della Questura, basato sulla mancanza di requisiti di buona condotta del titolare, è stato ritenuto legittimo dal Collegio. Per il Tar, l'Amministrazione «è comunque tenuta a valutare se manchi la buona condotta, per la commissione di fatti che, sebbene non costituiscano reato, comunque non rendano i richiedenti meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato)».
Nel caso specifico - aggiungono i giudici amministrativi - si tratta «di un complesso di circostanze, che descrivono un quadro complessivo dal quale la Questura ha legittimamente dedotto la mancanza, in capo al richiedente, del requisito della buona condotta».
SA/Agipro