ROMA - La concessione statale è imprescindibile per ottenere la licenza di pubblica sicurezza e per raccogliere gioco sulle scommesse. E' quanto ha ribadito il Tar Abruzzo in una sentenza che respinge il ricorso di alcuni esercenti di Collecorvino, in provincia di Pescara, a cui era stato negato l'ok della Questura perché collegato a un bookmaker maltese non autorizzato. I giudici ricordano che è ormai giurisprudenza consolidata il fatto che "la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta" e che "la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori". Tale incertezza "costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario". FP/Agipro