ROMA - Per "esercitare un'attività di scommesse pubbliche" sono necessarie "sia dell'autorizzazione di pubblica sicurezza che della concessione". E' quanto sottolinea il Tar Basilicata, che ha respinto il ricorso contro il mancato rilascio della licenza di polizia deciso dalla Questura di Potenza per un centro collegato al bookmaker austriaco SKS. "In mancanza dell’indispensabile presupposto della concessione, il provvedimento autorizzatorio non può essere rilasciato ed il soggetto che accettasse scommesse in assenza della licenza di polizia in argomento contravverrebbe il precetto normativo sia sotto il profilo penale che sotto quello amministrativo", precisano i giudici amministrativi. I titolari di centri collegati con operatori esteri non autorizzati, ribadiscono dunque dal Tar Basilicata, non hanno alcuna possibilità di "incidere sull’organizzazione della gestione delle scommesse, sulla loro accettazione e sulle modalità di gioco". 
SA/Agipro