ROMA – L’attività dei punti di commercializzazione collegati a concessionari di gioco online deve limitarsi alla distribuzione dei contratti di gioco e alla rivendita di carte prepagate: gli operatori hanno in ogni caso l’obbligo di verificare e controllare l’attività delle rivendite, che non possono trasformarsi in agenzie di scommessa. E’ quanto si legge in un parere del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una società multata per alcune irregolarità contestate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In due diversi casi, dopo i controlli della Guardia di Finanza, in due punti vendita pugliesi erano state rilevate attività di intermediazione, cioè la raccolta di scommesse per conto terzi. In particolare, in un caso, durante le verifiche era emerso che “il locale rispondeva alle caratteristiche di un'agenzia scommesse sia nell'aspetto esterno che nell'allestimento interno”, si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato. Allo stesso tempo, i Monopoli contestano al concessionario la mancanza di “una reale attività di vigilanza sull'esercizio commerciale, messa in pratica solo in seguito alle “violazioni accertate a seguito dei controlli effettuati”, mentre le “funzioni di controllo e vigilanza” devono essere esercitate dagli operatori come previsto dai contratti sottoscritti con i Monopoli.
PG/Agipro