ROMA – L'imposta unica sulle scommesse per i centri scommesse esteri - privi di concessione - va calcolata sui ricavi delle attività dei bookmaker, come per i concessionari statali. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Milano, accogliendo la tesi difensiva dell'avvocato Daniela Agnello e della società estera Stanleybet. I giudici hanno invitato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rideterminare il calcolo dell'imposta unica con i parametri previsti per gli operatori autorizzati (sul margine) e non sulla raccolta. Oggetto del giudizio erano gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse alla società Stanleybet, che l'Agenzia aveva quantificato secondo la normativa sanzionatoria prevista per le attività illecite. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto le domande del ricorrente, censurando la posizione dell’Agenzia che rifiuta di assimilare la società maltese agli operatori italiani tralasciando le ripetute domande della Stanley, fin dal 30 giugno 2016, di collegamento al totalizzatore nazionale.
“La società Stanleybet – ha commentato l'avvocato Agnello – ha riconosciuto in più sedi la debenza dell’imposta unica e ha reiteratamente presentato proposte di conciliazioni del contenzioso tributario. La radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta per effetto della legge di stabilità 2016 consente la rimozione della situazione di oggettiva disparità di trattamento del bookmaker Stanleybet con i concessionari statali. I Giudici tributari di Milano hanno applicato la legge alla società anglo-maltese escludendo l’applicazione della sanzione tributaria richiesta da Adm con esonero dei ctd dal pagamento dell’imposta”.
DVA/Agipro